Art. 56.
(Nulla osta di segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza previsto dall'articolo 9 istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.

 

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      2. Il NOS ha la durata di sei anni.
      3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altre cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.
      4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.